Sez. L, Sentenza n. 771 del 28/01/1999 (Rv. 522718 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Da parte del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Violazione delle regole di ermeneutica contrattuale - Vizi di motivazione - Rilevanza - Fattispecie relativa al godimento in giornata lavorativa semifestiva di permesso in conto della riduzione di orario ex art. 52 c.c.n.l. del 1990 per i dipendenti bancari.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, in relazione alla riduzione di orario di una giornata lavorativa, prevista dall'art. 52 del c.c.n.l. del 1990 per i dipendenti delle aziende di credito e da utilizzare mediante permesso retribuito anche frazionabile fino al limite di un'ora, il godimento di un permesso esteso all'intero orario di una giornata lavorativa semifestiva consumasse il permesso di cui alla norma contrattuale non interamente ma solo nei limiti delle cinque ore dell'orario di lavoro dei giorni lavorativi semifestivi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)