Sez. L, Sentenza n. 12376 del 07/12/1998 (Rv. 521463 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Contrapposizione di un diverso risultato interpretativo - Irrilevanza - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 14 c.c.n.l. metalmeccanici disciplinante il comporto per sommatoria.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, la cui denuncia deve essere specifica e circostanziata, non potendo esaurirsi né nel semplice richiamo dei singoli criteri che si assumono violati, né nella mera contrapposizione di un risultato interpretativo diverso da quello enunciato dal giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'art. 14 c.c.n.l. per i metalmeccanici dl 1994 prevedente che, ai fini del comporto per sommatoria, si deve tenere conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, aveva sostenuto, con interpretazione ritenuta dalla S.C. logica e pienamente rispondente al dato testuale, che occorresse fare riferimento a ciascuna sempre successiva e più recente assenza per malattia per determinare, a ritroso, il triennio precedente nel cui ambito potessero assumere rilevanza gli episodi morbosi ai fini dell'eventuale superamento del periodo contrattualmente stabilito in dodici mesi, da ciò desumendo la non configurabilità di una implicita rinuncia del datore di lavoro al suo diritto di recedere riferito all'intero arco temporale in considerazione, nel senso che una volta che il datore di lavoro non si fosse avvalso della facoltà di recedere a fronte di una determinata assenza per malattia, non potesse ritenersi rinunciato anche il diritto a recedere in relazione ad altro successivo episodio morboso, anche se nel calcolo a ritroso delle assenze nel triennio precedente ai fini del superamento del periodo di comporto dovessero assumere rilevanza assenze comprese nel triennio, parzialmente sovrapposto a quello successivo, in relazione al quale il datore di lavoro non aveva inteso avvalersi della facoltà di recesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)