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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3498 del 06/03/2012 (Rv. 622078 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Interpretazione della disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 3 sexies, d.l. n. 35 del 2005 - Sospensione ex art. 624 cod. proc. civ. successiva al 1° marzo 2006 - Reclamabilità ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Sussistenza - Ultrattività delle norme precedenti in tema di vendita - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622078-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di opposizioni all'esecuzione, l'art. 2, comma 3-sexies, del d.l. n. 35 del 2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge n. 263 del 2005, e successivamente modificato dall'art. 39-quater del d.l. n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006) va interpretato, tenendo conto del dato normativo letterale, nel senso che le ordinanze che provvedono sulle istanze di sospensione pronunciate dopo il 1° marzo 2006 sono sempre soggette al rimedio del reclamo, ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., come richiamato dal testo riformato del secondo comma dell'art. 624 cod. proc. civ., non potendosi applicare a tali ordinanze l'ultrattività delle norme precedenti fissata, nelle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore di tali disposizioni, in relazione alle ordinanze di vendita già pronunciate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 n. 6 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)