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Sez. 5 - , Sentenza n. 9525 del 24/03/2022 (Rv. 664151 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Locazione di beni strumentali ad attività portuale - Non imponibilità ex art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Estensione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664151-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI

In tema di IVA, è esente da imposta, ex art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, il servizio di banchina reso per conto del contribuente da un soggetto terzo, in virtù di un contratto di locazione di beni strumentali, finalizzato alla movimentazione dei containers, essendo esso accessorio e direttamente connesso a quelli di funzionamento degli impianti e di transito delle merci, oggetto di espressa esenzione.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)