Sez. 5 - , Ordinanza n. 1325 del 19/01/2018 (Rv. 646919 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Decisioni della Commissione dell'UE - Natura - Fonte di produzione del diritto - Pendenza del giudizio di legittimità - Conseguenze.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE
Le decisioni della Commissione dell'Unione Europea (nella specie, in tema di aiuti di Stato), ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto "jus superveniens" incidente sul rapporto controverso: ne deriva che, laddove detta disciplina venga adottata nel corso del giudizio di legittimità e renda necessario procedere ad accertamenti di fatto, incompatibili con la struttura dello stesso, la pronuncia impugnata, se incompatibile con il nuovo regime, deve essere cassata con rinvio.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 288, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)