Sez. 3 - , Ordinanza n. 17058 del 28/06/2018 (Rv. 649445 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Direttiva 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano - Terza deroga del Governo italiano ai limiti di arsenico contenuti, relativa al triennio 2010-2012 - Successiva delibera di autorizzazione della Commissione europea - Violazione del diritto eurounitario - Esclusione - Ragioni.
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
In materia di responsabilità dello Stato per violazione di Direttive europee, la deroga (fino ad un massimo di 20 mg/l) al valore soglia (dei 10 mg/l) della presenza dell'arsenico nelle acque destinate al consumo umano, disposta dal Governo italiano per il triennio 2010-2012, previa richiesta della prescritta autorizzazione alla Commissione europea, dopo le prime due deroghe unilateralmente deliberate per i trienni 2004-2006 e 2006-2009, non costituisce violazione del diritto eurounitario, atteso, per un verso, che la procedura seguita è rispettosa del disposto di cui all'art. 9 della Direttiva 98/83/CE del Consiglio dell'Unione europea, nonché di quello di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 31 del 2001 (di attuazione della Direttiva medesima); e considerato, per altro verso, che la decisione della Commissione europea, benché intervenuta successivamente alla proroga delle deroghe precedenti, deve ritenersi efficace anche per il periodo anteriore alla sua emissione, con decorrenza dalla scadenza della precedente deroga triennale, operando, senza soluzione di continuità con quest'ultima, per l'intero triennio 2010-2012.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31 all. 1, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31 art. 13, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31 art. 15, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)