Sez. 1, Sentenza n. 134 del 15/01/1985 Cc. (dep. 15/03/1985) Rv. 168292 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE DAL CAPO SECONDO LEGGE 13 SETTEMBRE 1982, N. 646 - APPLICABILITÀ ANCHE AD IMPUTATI PROSCIOLTI O ASSOLTI PER INSUFFICIENZA DI PROVE DAL DELITTO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE DAL CAPO SECONDO LEGGE 13 SETTEMBRE 1982, N. 646 - APPLICABILITÀ ANCHE AD IMPUTATI PROSCIOLTI O ASSOLTI PER INSUFFICIENZA DI PROVE DAL DELITTO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO.*
Le misure di prevenzione, disciplinate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificate dalle norme del capo secondo della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono applicabili anche a coloro che vengano prosciolti o assolti con formula dubitativa dal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui all'art. 416 bis cod. pen.. pertanto, se la misura di prevenzione può essere adottata nonostante l'assoluzione con la formula del dubbio, il relativo procedimento in corso al momento dell'emissione di un ordine di cattura può essere autonomamente proseguito nella prospettiva di un utile risultato, rispetto ad un possibile esito negativo del processo penale, e, data l'assenza di un nesso di pregiudizialità fra i due procedimenti, almeno fino al momento in cui venga messa in esecuzione una misura di sicurezza detentiva disposta dal giudice penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)