Sez. 1, Sentenza n. 2309 del 22/05/1986 Cc. (dep. 08/08/1986) Rv. 173502 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - POSSIBILITÀ DI VALUTAZIONE A TITOLO DI INDIZIO CONCORRENTE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - POSSIBILITÀ DI VALUTAZIONE A TITOLO DI INDIZIO CONCORRENTE.*
Ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, la pericolosità sociale può e deve essere desunta dall'esame dell'intera personalità del soggetto nonché da situazioni che giustifichino sospetti e presunzioni sicché questi possono essere presi a base del giudizio di prevenzione, purché non sopraffatti o svalutati da opposte risultanze acquisite in Atti, anche a cura dell'interessato. Ne deriva che correttamente può essere valorizzata una assoluzione per insufficienza di prove relativa a delitti di associazione per delinquere a carattere mafioso ed estorsione poiché questa lascia sussistere indizi - non assunti a rango di prova - di partecipazione a sodalizio criminoso e ad attività di illecita locupletazione; indizi che possono essere ricollegati a precedenti condanne al fine di ricavare complessivamente gli elementi presuntivi di una persistente pericolosità sociale. (V mass n 168292; (V mass n 140670; (Conf mass n 135422).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)