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Sez. U - , Sentenza n. 20680 del 09/08/2018 (Rv. 650273 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Avvio del procedimento - Obbligo di comunicazione - Violazione - Conseguenze - Annullabilità - Provvedimenti vincolati e non - Distinzione – Necessità – Ordinanza contingibile ed urgente – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650273-01

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

L'annullabilità di un provvedimento amministrativo per la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, prescritto dall'art. 7 della l. n. 241 del 1990, è esclusa: a) quanto ai provvedimenti di natura vincolata, al pari che per la violazione delle altre norme del procedimento, nel caso di evidenza della inidoneità dell'intervento dei soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul loro contenuto; b) quanto ai provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova da parte della P.A. che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati. In ogni caso, non sussiste l'obbligo di avviso di avvio del procedimento quando, nel caso di ordinanza contingibile ed urgente, il previo contraddittorio con l'interessato svuoterebbe quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto e comprometterebbe i valori fondamentali, quali quello della tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo che si aggraverebbe con il trascorrere del tempo.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)