Sez. 1 - , Ordinanza n. 29584 del 24/12/2020 (Rv. 660192 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Protezione dei dati personali - Provvedimento del Garante – Impugnazione - Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento – Rilevanza – Condizioni – Fondamento.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
In tema di protezione dei dati personali, il privato che impugni il provvedimento del Garante non può limitarsi a denunciare la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la lesione della propria pretesa partecipativa, ma deve indicare o allegare gli elementi di fatto o valutativi che, se acquisiti, avrebbero potuto influire sulla decisione finale, poiché le garanzie procedimentali non costituiscono un mero rituale formalistico e il menzionato difetto di comunicazione è ininfluente ove risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)