Sez. 1, Sentenza n. 3930 del 21/04/1999 (Rv. 525565 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Cessione del bene con determinazione del prezzo senza conguaglio - Azione di nullità del contratto di cessione in relazione a singole componenti il prezzo - Ammissibilità - Rideterminazione dell'intero prezzo - Esclusione - Limiti - "Jus superveniens" dell'art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
Nell'ipotesi di cessione volontaria del bene, stipulata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, con accordo definitivo sul prezzo (ossia, senza la previsione di un futuro conguaglio), è ammissibile che una delle parti promuova un'azione di nullità parziale della clausola relativa al prezzo, per contrarietà a norme imperative, secondo lo schema degli artt. 1418 e 1419, secondo comma, cod. civ. In questo caso (diverso da quello in cui venga proposta l'azione dell'art. 19 della menzionata legge) il giudice, senza far ricorso (ove si tratti di aree edificabili) ai criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (eventualmente sopravvenuta), procederà non alla rideterminazione complessiva dell'intera indennità espropriativa (e, quindi, del prezzo di cessione), bensì all'esame delle singole e specifiche nullità denunciate, sostituendo le relative clausole (ove siano effettivamente affette da nullità) con le norme di diritto in concreto applicabili alla fattispecie, ferme restando tutte le voci componenti il prezzo, in relazione alle quali non sussista controversia (nella specie, l'espropriante aveva impugnato per nullità l'atto di cessione volontaria senza conguaglio stipulato tempo addietro con i proprietari del fondo, sostenendo che alcune componenti del prezzo, pattuito e pagato, erano state calcolate in difformità dai criteri dettati dalla legge n. 865 del 1971. La S.C. in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva rideterminato l'intero prezzo, facendo applicazione dei sopravvenuti criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)