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Sez. 1, Sentenza n. 6554 del 12/07/1994 (Rv. 487366 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli | Cessione volontaria - Natura - Ostatività all'azione per stabilire l'esatto importo della indennità - Esclusione - Indennità - Calcolo - Art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 - Applicazione nei giudizi pendenti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487366-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria rappresenta uno dei modi attraverso i quali la legge consente la determinazione dell'indennità spettante al soggetto destinato a subire il trasferimento coattivo del bene, onde la sua conclusione non ha alcun effetto preclusivo dell'azione promossa al fine di stabilire quale sia l'esatto importo della detta indennità - trattandosi non di situazione configurabile come conclusione di contratto di compravendita, ma di un negozio di diritto pubblico diretto soltanto a consentire una più sollecita definizione della procedura ablatoria -, per il cui calcolo trova applicazione, nei giudizi pendenti, lo "jus superveniens" costituito dall'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, quale risultante dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)