Sez. 1, Sentenza n. 258 del 14/01/1998 (Rv. 511530 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Deroga ai principi generali contenuta in leggi speciali - Fattispecie della legislazione in materia creditizia e bancaria - Principio del "tempus regit actum" - Sua applicabilità generale - Diversità di incidenza in base al tipo di procedimento amministrativo adottato - Conseguenze - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La marcata tipicità dei procedimenti amministrativi sanzionatori, sancita, in via generale, per gli illeciti amministrativi, dalla legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogabile soltanto in presenza di speciali disposizioni legislative, contenute, in materia creditizia e bancaria, nell'art. 90 del R.D.L. n. 375 del 1936, nell'art. 34 del D.Lgs. n. 481 del 1992, nell'art. 145 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nell'art. 64 del D.Lgs. n. 415 del 1996, che si sono succeduti nel tempo regolando, di volta in volta, la materia. La specialità delle disposizioni in parola non riveste, peraltro, efficacia derogatoria riguardo al generale principio del "tempus regit actum", che costituisce imprescindibile regola di tutti gli atti procedimentali, diversa risultando, peraltro, la sua incidenza, a seconda che si tratti di procedimento amministrativo in senso stretto (caratterizzato da una serie di attività funzionalmente unitarie e preordinate alla realizzazione di un unico interesse sostanziale attraverso un unico provvedimento avente valenza esterna) ovvero di procedimento amministrativo in senso lato (caratterizzato dalla esistenza di più subprocedimenti, ciascuno diretto alla emanazione di un distinto ed autonomo provvedimento con valenza esterna, ancorché i singoli provvedimenti siano tra loro coordinati e complessivamente diretti al perseguimento di un'unica finalità): in quest'ultima ipotesi, stante l'autonomia di ogni singolo provvedimento, la legge sopravvenuta non è applicabile ai singoli atti subprocedimentali già perfezionatisi nel vigore della disciplina previgente -ove detta legge riguardi unicamente tali atti - cosicché l'atto conclusivo del procedimento potrà essere legittimamente emanato se gli atti conclusivi dei singoli subprocedimento siano stati, a loro volta, emanati in conformità con le singole discipline vigenti al momento del loro perfezionamento (con la conseguenza che il procedimento dovrà essere ripetuto "ex novo", secondo la nuova disciplina, solo ove questa non si limiti a modificare la disciplina dei singoli subprocedimenti, ma modifichi completamente l'intero procedimento nel quale essi si inseriscono, prevedendo una diversa sequenza procedimentale); nel diverso caso di procedimento amministrativo in senso stretto, il principio "tempus regit actum" comporta che la nuova disciplina si applica in tutti i casi in cui non si sia ancora perfezionato l'atto conclusivo del procedimento, che dovrà, conseguentemente, venir preceduto "tout court" dagli atti procedimentali previsti nella nuova disciplina, da emanarsi in conformità di essa (la S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato il provvedimento del giudice di merito di annullamento di una sanzione amministrativa irrogata ad un funzionario ritenuto responsabile di alcune violazioni della legge bancaria del 1936 e non preceduta dalla formale contestazione degli addebiti - ex art. 145 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e 34 del D.Lgs. n. 481 del 1992 - benché irrogata nella vigenza della normativa di cui al D.Lgs. del 1992, ed in seno ad una fattispecie di procedimento amministrativo in senso stretto che, per tale sua natura, doveva necessariamente adeguarsi, nell'emanazione dell'atto conclusivo, alle disposizioni della normativa sopravvenuta).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)