Sez. 1, Sentenza n. 16302 del 30/10/2003 (Rv. 567811 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Principio del "tempus regit actum" - Applicabilità - Presupposti - Limiti - Violazioni del codice della strada - Termine per la pronunzia dell'ordinanza del prefetto di irrogazione della sanzione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Al procedimento amministrativo, in quanto serie di atti e di operazioni tra loro coordinati che, attraverso l'adozione di un atto finale hanno come scopo il perseguimento dell'interesse della collettiva, in virtù del principio del "tempus regit actum" le norme sopravvenute che ne modificano la disciplina sono applicabili alla fase ed all'atto compiuto allorché la norma sopravvenuta sia entrata in vigore e non sono, invece, applicabili ai procedimenti già conclusi, ovvero in riferimento ai quali sia stato già emanato l'atto conclusivo, o sia maturato il termine entro il quale questo doveva essere adottato (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che all'ordinanza del prefetto che irroga la sanzione amministrativa per la violazione dei precetti del codice della strada fosse applicabile il termine di 180 giorni previsto dall'art. 204, comma primo, D.Lgs. n. 285 del 1992, nel testo modificato dall'art. 68, comma quarto, legge n. 488 del 1999 - non rilevando "ratione temporis", la successiva sua modifica ex art. 18, legge n. 340 del 2000 - in quanto, alla data di emanazione del provvedimento non era maturato il termine più breve previsto dal testo previgente della norma).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 106, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 68 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/2000 num. 340 art. 18 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)