diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3035 del 12/03/1992 (Rv. 476229 - 01)

Competenza civile - Determinazione della competenza - In genere | Precetto per il pagamento di una somma di denaro - Notificazione in luogo sede di pretura - Creditore - Dichiarazione di risiedere altrove o elezione altrove del proprio domicilio - Omissione - Conseguenze - Opposizione a precetto - Regolarità formale dell'atto e diritto alla esecuzione - Contestazione - Competenza per materia del Pretore per la prima contestazione - Sussistenza - Comuni criteri del valore per la seconda - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476229-01

Competenza civile - Determinazione della competenza - In genere

Con riguardo a precetto per il pagamento di somma di denaro, notificato in luogo sede di pretura, e per il caso in cui il creditore non dichiari di risiedere altrove, né altrove elegga il proprio domicilio, si deve presumere, in difetto di contrarie indicazioni, che il creditore medesimo intenda procedere ad esecuzione per espropriazione mobiliare. Ne consegue che l'opposizione avverso detto precetto, la quale contestualmente sia rivolta a negare sia la regolarità formale dell'atto sia il diritto all'esecuzione, spetta, per la prima parte, integrante opposizione agli atti esecutivi, alla competenza per materia del pretore, mentre resta soggetta, per la seconda parte, integrante opposizione all'esecuzione, ai comuni criteri del valore, e, quindi, alla cognizione del tribunale, ove ecceda i limiti della competenza per valore del pretore (senza che possa invocarsi, al fine di un unico processo, la connessione fra l'una e l'altra domanda, in considerazione del carattere funzionale di detta competenza sull'opposizione agli atti esecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)