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Sez. 2, Sentenza n. 4624 del 22/02/2013 (Rv. 625283 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Azione di un condomino contro un altro a tutela del diritto d'uso della cosa comune - Eccezione di proprietà esclusiva sollevata dal convenuto senza proposizione di domanda riconvenzionale - Litisconsorzio di tutti i condomini - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625283-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO

In tema di condominio negli edifici, ove un condomino, convenuto da un altro condomino che vanti il diritto di usare una cosa comune (nella specie, impianto di ascensore), proponga un'eccezione riconvenzionale di proprietà esclusiva al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario dei restanti condomini, che si verificherebbe, invece, ove egli proponesse, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)