Sez. 2, Sentenza n. 20330 del 27/09/2007 (Rv. 599365 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Azione di contenuto rivendicatorio - Eccezione riconvenzionale di usucapione - Necessità di apposita domanda riconvenzionale - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
La parte convenuta in un giudizio di carattere reale può utilmente contrastare l'azione così esercitata nei suoi confronti anche sollevando un'eccezione riconvenzionale di usucapione, senza necessità di formulare la relativa domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)