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Sez. L, Sentenza n. 3767 del 19/06/1982 (Rv. 421724 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - FUNZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI - ATTI DISPOSITIVI DEI DIRETTI SOGGETTIVI DEI LAVORATORI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1982-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421724-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - FUNZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI - ATTI DISPOSITIVI DEI DIRETTI SOGGETTIVI DEI LAVORATORI - DIVIETO.*

Le rappresentanze sindacali (nella specie, consiglio dei delegati di casa di cura privata con attribuzioni proprie delle rappresentanze sindacali aziendali) possono svolgere in via di principio attività concernente gli interessi collettivi dei lavoratori, ma non possono disporre dei diritti soggettivi degli stessi (nella specie: in violazione dell'art. 2103 cod. civ.). (V 4243/81, mass n 414918).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1387, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 14 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)