Sez. 2, Sentenza n. 2045 del 01/08/1967 (Rv. 329128 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - NORME - INOSSERVANZA - NULLITA O DECADENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - NORME - INOSSERVANZA - NULLITA O DECADENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
In tema di tempestiva indicazione dei testimoni, le Disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 244 cod.proc.civ. hanno carattere ordinatorio e, quindi, non comportano, in caso di inosservanza, alcuna nullita o decadenza, sempreche sia rispettato il principio della parita di trattamento delle parti. (Cfr. 1004 e 163-64, 1330-63, 2723-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)