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Sez. 3, Sentenza n. 2764 del 11/07/1975 (Rv. 376770 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PROVA CONTRARIA - DECADENZA - CONDIZIONI - PRONUNCIA IMPLICITA DI DECADENZA - CONFIGURABILITA - OMISSIONE DI PRONUNCIA DI DECADENZA - EFFETTI - RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL TERMINE PER DEDURRE LA PROVA CONTRARIA - RINNOVAZIONE IN SEDE DI CONCLUSIONI - AMMISSIBILITA - SENTENZA FAVOREVOLE FONDATA SU FATTI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI NELLA PROVA CONTRARIA - RINNOVAZIONE IN APPELLO DELLA PREDETTA RICHIESTA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376770-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PROVA CONTRARIA - DECADENZA - CONDIZIONI - PRONUNCIA IMPLICITA DI DECADENZA - CONFIGURABILITA - OMISSIONE DI PRONUNCIA DI DECADENZA - EFFETTI - RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL TERMINE PER DEDURRE LA PROVA CONTRARIA - RINNOVAZIONE IN SEDE DI CONCLUSIONI - AMMISSIBILITA - SENTENZA FAVOREVOLE FONDATA SU FATTI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI NELLA PROVA CONTRARIA - RINNOVAZIONE IN APPELLO DELLA PREDETTA RICHIESTA - AMMISSIBILITA.*

Le Disposizioni contenute nell'art 244 cod proc civ, riguardo ai tempi e ai modi di indicazione della prova testimoniale contraria, non hanno carattere perentorio ma soltanto ordinatorio, con la conseguenza che l'inosservanza di esse non comporta automatica decadenza, dato che il codice di rito prevede al riguardo come perentorio soltanto il termine contemplato dall'ultimo comma dello stesso articolo. La decadenza dalla prova contraria si verifica quando, chiesta dalla parte l'assegnazione di un termine perentorio per formulare o integrare le indicazioni necessarie per il giudizio di ammissibilita della prova stessa, il giudice istruttore decida per l'ammissione della sola prova dedotta dall'altra parte ovvero non prenda in esame alcuna deduzione di prova testimoniale e, dichiarata chiusa l'istruttoria, inviti le parti a formulare le conclusioni. Nessuna decadenza, invece, puo ritenersi verificata quando la richiesta di concessione del termine, non pregiudicata da alcuno di siffatti provvedimenti, sia stata rinnovata in Sede di conclusioni e sia stata pronunciata una sentenza, favorevole alla stessa parte, fondata su elementi diversi da quelli dedotti a oggetto della prova. In tal caso, il diritto della parte di rinnovare in appello quella richiesta non potra ritenersi pregiudicato dal contenuto della sentenza e, tanto meno, precluso dal disposto dell'art 345 cod proc civ, che riguarda tutt'altra ipotesi. (Conf 2950/73, mass n 366600; 2045/67, mass n 329128; (V 1839'73, mass n 364842; 105'72, mass n 355818).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)