Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 03/04/2014 (Rv. 630712 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Art. 56 quater del d.l. n. 69 del 2013 - Natura di norma interpretazione autentica - Esclusione - Contratti stipulati anteriormente al 1° settembre 2013 - Sanatoria della nullità - Esclusione.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
L'art. 56 quater del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, il quale, novellando l'art. 30, comma 6, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha previsto che il diritto di recesso del risparmiatore per l'offerta fuori sede dei servizi di investimento ai applica anche ai contratti di negoziazione di titoli per conto proprio stipulati dopo il 1° settembre 2013, non è norma di interpretazione autentica, e perciò non ha avuto l'effetto di sanare la nullità dei precedenti contratti privi dell'avviso del recesso accordato all'investitore.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 56 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)