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Sez. 1, Ordinanza n. 32256 del 11/12/2025 (Rv. 676697-01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Art. 56-quater del d.l. n. 69 del 2013 - Natura di norma interpretazione autentica - Esclusione - Contratti stipulati anteriormente al 1° settembre 2013 - Sanatoria della nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676697-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

L'art. 56-quater del d.l. n. 69 del 2013, inserito, in sede di conversione, dalla l. n. 98 del 2013 - il quale, novellando l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, ha previsto che il diritto di recesso del risparmiatore per l'offerta fuori sede di servizi di investimento si applica anche ai contratti di negoziazione di titoli per conto proprio stipulati dopo il 1° settembre 2013 - non è norma di interpretazione autentica e, perciò, non ha avuto l'effetto di sanare la nullità dei contratti stipulati prima di quella data, privi dell'avviso del recesso accordato all'investitore.

Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 56 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)