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Sez. 3, Sentenza n. 3108 del 04/10/1968 (Rv. 336007 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA PER LA DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336007-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA PER LA DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE.*

Per il disposto dell'art. 170 cod.proc.civ., dopo la Costituzione della parte in giudizio le notificazioni devono essere fatte al procuratore costituito. Tale adempimento e tassativamente richiesto dall'art. 285 dello stesso codice anche al fine della decorrenza del termine per la impugnazione. (V. N. 1389-68, mass. N.333005 n. 121-67, mass. N.325804).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)