Sez. 1, Sentenza n. 1151 del 13/04/1972 (Rv. 357593 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DALLA SENTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DALLA SENTENZA.*
La notificazione della sentenza agli effetti della decorrenza dei termini per l'impugnazione, allorche la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore, va eseguita esclusivamente presso il procuratore stesso. Se, quindi, la sentenza viene notificata personalmente alla parte costituita(anziche al suo procuratore)il termine per l'impugnazione non e piu quello stabilito dall'art 325 cod proc civ, con decorrenza dalla notificazione, ma quello di un anno previsto dallo art 327 cod proc civ, decorrente dalla pubblicazione della sentenza. (V 2254'69, mass n 341622; 3108'68, mass n 336007; 1389'68, mass n 333005; (V 121'67, mass n 325804; 4091'56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)