Sez. 1, Sentenza n. 2108 del 24/06/1968 (Rv. 334257 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - RIPRODUZIONE FEDELE DELLA SCRITTURA PRIVATA - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - RIPRODUZIONE FEDELE DELLA SCRITTURA PRIVATA - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*
Qualora sia venduto un immobile determinato con scrittura privata e con patto di successiva stipulazione dell'atto pubblico di vendita, le parti, allorche provvedono alla stipulazione del rogito notarile di vendita, sono tenute alla fedele riproduzione del contenuto della scrittura privata, anche se non possono rifiutare di prestarsi alle enunciazioni che valgono, secondo buona fede, a chiarirlo. (V. N.825-66, massima n.321655).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)