Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 13/08/2015 (Rv. 636253 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Interrogatorio formale - Dichiarazioni offensive dell'altrui reputazione - Valutazione - Apprezzamento rimesso al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di risarcimento del danno, la valutazione sull'offensività e sulla lesività dell'altrui reputazione dell'espressione usata in sede di interrogatorio formale, nonché l'apprezzamento della stessa espressione come rientrante nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, costituiscono accertamenti in fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 230, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)