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Sez. 3, Ordinanza n. 5186 del 07/03/2026 (Rv. 678160-02)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Ordine di cancellazione ex art. 89 c.p.c. - Potere discrezionale del giudice di merito - Conseguenze - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2026-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678160-02

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

L'ordine di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi costituisce esplicazione di un potere discrezionale, esercitabile anche d'ufficio dal giudice e non censurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato.

Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)