Sez. 3, Sentenza n. 795 del 09/02/1981 (Rv. 411276 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DANNI EVITABILI CON L'USO DELLA ORDINARIA DILIGENZA - COMPORTAMENTO DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO - QUESTIONI RELATIVE - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - PROPONIBILITA DELLE QUESTIONI STESSE NEL GIUDIZIO SUL QUANTUM.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DANNI EVITABILI CON L'USO DELLA ORDINARIA DILIGENZA - COMPORTAMENTO DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO - QUESTIONI RELATIVE - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - PROPONIBILITA DELLE QUESTIONI STESSE NEL GIUDIZIO SUL QUANTUM.*
L'omissione del comportamento che, a norma dell'art 1227, secondo comma, cod civ, il creditore avrebbe dovuto tenere usando l'ordinaria diligenza non rientra nella fattispecie causativa del danno derivato al creditore medesimo, concorrendo con l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore (fattispecie configurata, invece, nel primo comma dello stesso articolo), ma incide sull'esistenza o sulla misura del danno, rapportabile esclusivamente all'inadempimento o all'inesatto adempimento del debitore, poiche quel comportamento, se fosse stato tenuto dal creditore, avrebbe eliso in tutto o in parte il danno gia causato. La relativa questione, pertanto, va proposta ed esaminata non nel giudizio di responsabilita, avente per oggetto la causazione del danno, ma nel giudizio di liquidazione, avente per oggetto l'esistenza e la misura del danno, qualora tale giudizio sia scisso dal primo, limitato alla pronuncia di condanna generica. (Conf 3665/77, mass n 387303).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)