Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 14/03/2006 (Rv. 587289 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO | Imposizione coattiva - Requisiti - Rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria - Necessità - Valutazione - Criteri.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO
La costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art.1052 cod. civ., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria; tale requisito, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, ricorre nel caso in cui il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)