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Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 14/03/2006 (Rv. 587289 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO | Imposizione coattiva - Requisiti - Rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria - Necessità - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587289-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO

La costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art.1052 cod. civ., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria; tale requisito, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, ricorre nel caso in cui il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)