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Sez. 2, Sentenza n. 7000 del 23/05/2001 (Rv. 546901 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO | Imposizione coattiva - Requisito indispensabile - Rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2001-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546901-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO

La costituzione coattiva di una servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., a favore di fondo non intercluso, postula la rispondenza della relativa domanda alle esigenze della agricoltura o dell'industria. Tale requisito trascende perciò gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente all'interesse generale della produzione, da valutare con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)