Sez. 2, Sentenza n. 21066 del 03/11/2004 (Rv. 577930 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Denuncia di nuova opera - Azione di reintegra nel possesso - Eliminazione della situazione denunciata prima della notificazione del ricorso - Regolamento delle spese processuali - Principio della soccombenza virtuale - Applicabilità - Prova della eliminazione della situazione pregiudizievole - Spettanza - Sul convenuto - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
In materia di denuncia di nuova opera ed azione di reintegra nel possesso, qualora il ricorso sia rigettato, in quanto l'opera sia stata eliminata e lo spoglio sia venuto prima della proposizione del ricorso, il giudice del merito deve provvedere al regolamento delle spese processuali applicando il principio della soccombenza virtuale, incombendo sul convenuto l'onere di dimostrare che la situazione pregiudizievole, e cioè il fatto estintivo del diritto da questi azionato, è venuta meno prima della notifica del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)