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Sez. L, Sentenza n. 13470 del 13/12/1991 (Rv. 475040 - 01)

Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - Procedimento | Rigetto del ricorso "ante causam" per eliminazione della situazione pregiudizievole dopo la proposizione del ricorso stesso - Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali - Divieto.
Stato
decisa il 1991-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475040-01

Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - Procedimento

Il pretore, qualora rigetti il ricorso per provvedimento di urgenza "ante causam", per essere stata eliminata, dopo la proposizione dell'istanza, la situazione pregiudizievole in questa lamentata, non può condannare il ricorrente al pagamento neppure parziale, delle spese processuali, ove ritenga che la sua richiesta fosse fondata al tempo della suddetta proposizione, in quanto tale soggetto deve essere considerato parte vittoriosa ed in quanto quella eliminazione determina una sopravvenuta causa di cessazione della materia del contendere, in presenza della quale, se non può più farsi luogo alla pronunzia del provvedimento richiesto, non è nemmeno consentito, per questo solo fatto, ritenere soccombente la parte che ne ha fatto domanda, occorrendo, invece, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 cod.proc.civ., applicare il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, da verificare sulla base di un giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta in via di urgenza e delle relative eccezioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)