Sez. 2, Ordinanza n. 737 del 17/12/1986 (Rv. 449624 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - CONSEGNA DI COPIA DELL'ATTO A PERSONA LEGITTIMATA MA DIVERSA DAL DESTINATARIO - ESECUZIONE DELLA CONSEGNA NEI LUOGHI PRESCRITTI DALL'ART. 139 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - INDICAZIONE NELLA RELATA DI NOTIFICA DI UN LUOGO DI CONSEGNA DIVERSO DA QUELLI PREVISTI DALLA NORMA - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - MANCATA PRECISAZIONE NELLA RELATA DEL LUOGO DI CONSEGNA - VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - PRESUNZIONE DI EFFETTUAZIONE DELLA NOTIFICA IN UNO DEI LUOGHI PRESCRITTI - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - CONSEGNA DI COPIA DELL'ATTO A PERSONA LEGITTIMATA MA DIVERSA DAL DESTINATARIO - ESECUZIONE DELLA CONSEGNA NEI LUOGHI PRESCRITTI DALL'ART. 139 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - INDICAZIONE NELLA RELATA DI NOTIFICA DI UN LUOGO DI CONSEGNA DIVERSO DA QUELLI PREVISTI DALLA NORMA - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - MANCATA PRECISAZIONE NELLA RELATA DEL LUOGO DI CONSEGNA - VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - PRESUNZIONE DI EFFETTUAZIONE DELLA NOTIFICA IN UNO DEI LUOGHI PRESCRITTI - SUSSISTENZA.*
La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 del codice di procedura civile, deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto, può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Consegue quindi la nullità della notificazione per Mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma. Per contro la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa, non determina la nullità della notificazione dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna. (contra 2743/85, mass n 440520).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)