diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6923 del 14/05/2002 (Rv. 554385 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione dell'avviso di accertamento da parte del messo notificatore - Omessa individuazione del luogo di notifica - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità formale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554385-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Anche in tema di notificazioni dell'avviso di accertamento tributario a persone giuridiche, ai sensi del comb. disp. dagli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 145 cod. proc. civ., poiché la relazione del messo notificatore si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la stessa sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, attesa la normale aderenza della relazione stessa alle indicazioni dell'atto che ne costituisce oggetto, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella <<relata>>, ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)