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Sez. 1, Sentenza n. 6074 del 22/11/1979 (Rv. 402790 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - COLLABORAZIONE DI UN CONIUGE NELLA ATTIVITA IMPRENDITORIALE DELL'ALTRO CONIUGE PRESTATA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT 177 LETTERA D) E 230 BIS COD CIV - INAPPLICABILITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1979-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402790-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - COLLABORAZIONE DI UN CONIUGE NELLA ATTIVITA IMPRENDITORIALE DELL'ALTRO CONIUGE PRESTATA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT 177 LETTERA D) E 230 BIS COD CIV - INAPPLICABILITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La collaborazione di un coniuge nell'attivita imprenditoriale dell'altro coniuge, che sia stata prestata in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, non puo essere assoggettata, in difetto di espressa previsione di retroattivita, alla nuova disciplina della azienda e dell'impresa familiare, introdotta dagli artt 177 lettera d) e 230 bis cod civ, nel testo fissato dalla citata legge, e, pertanto, va inquadrata nell'ambito degli istituti previgenti, quali la prestazione d'opera, subordinata od autonoma, ovvero, se ricorra il requisito della comunanza degli utili e delle perdite, la comunione tacita familiare od altri rapporti di natura associativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2247, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 56, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)