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Sez. 1, Sentenza n. 3722 del 26/06/1984 (Rv. 435710 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - COLLABORAZIONE CONTINUATIVA TRA CONGIUNTI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA FAMILIARE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI SOCIETÀ PRECLUSIVO DELL'APPLICAZIONE DI TALE DISCIPLINA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435710-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - COLLABORAZIONE CONTINUATIVA TRA CONGIUNTI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA FAMILIARE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI SOCIETÀ PRECLUSIVO DELL'APPLICAZIONE DI TALE DISCIPLINA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Le Disposizioni relative all'impresa familiare, di cui all'art. 230 bis cod. civ., aggiunto dall'art. 89 della legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, sono applicabili, a far tempo dall'entrata in vigore di tale riforma, alle situazioni di collaborazione continuativa fra congiunti, indipendentemente dalla circostanza della coabitazione o meno dei medesimi, ma a condizione che non sia configurabile un rapporto di tipo diverso, quale quello di lavoro subordinato o di società. Il difetto di un siffatto diverso rapporto, quale requisito per l'applicabilità della suddetta disciplina di natura residuale, va riscontrato con riferimento alla realtà effettiva, e non all'apparenza esteriore. Pertanto, con particolare riguardo al rapporto societario, l'eventuale sussistenza di un patto sociale va accertata a prescindere dalla sua evidenza esterna, e con esclusivo riferimento ai rapporti interni, in relazione agli elementi costitutivi della società stessa ("affectio societatis", conferimenti, ripartizione degli utili e delle perdite). (V 3948/83, mass n 428880; (V 6074/79, mass n 402790).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2247, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)