Sez. 3, Sentenza n. 2787 del 19/10/1963 (Rv. 264328 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER FATTO DEGLI AUSILIARI - LIMITI DI APPLICABILITA DELLA NORMA.*
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER FATTO DEGLI AUSILIARI - LIMITI DI APPLICABILITA DELLA NORMA.*
La responsabilita ex art 1228 cod civ (responsabilita per fatto degli ausiliari) presuppone, tra l'altro, che l'opera svolta dall'ausiliario sia connessa con l'adempimento della prestazione, talche, ove non si accerti che l'attivita del terzo abbia determinato o concorso a determinare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione, l'applicazione della norma deve escludersi ed il debitore non risponde del fatto dell'ausiliario, appunto perche difetta il nesso di causalita tra l'opera del terzo e l'Obbligo del debitore, la cui sussistenza e presupposta dalla disposizione dell'art 1228 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)