Sez. 3, Sentenza n. 5150 del 11/05/1995 (Rv. 492217 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di trasporto di cose e di perdita della merce imputabile a fatto doloso del dipendente.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI
In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'art. 1228 cod. civ., disposizione con cui è stata estesa all'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ., presuppone che l'opera svolta da questi ultimi sia connessa con l'adempimento della prestazione, di modo che, ai fini dell'affermazione della detta responsabilità, deve essere accertato il nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto una società di trasporti responsabile della perdita della merce, in quanto causata da fatto doloso attribuito ad un dipendente, il quale, pur dimissionario, aveva agito in nome e per conto di detta società, convenendo le modalità di carico della merce ed assicurando l'utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a terzi estranei alla società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)