diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1317 del 21/05/1966 (Rv. 322613 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONTINENZA - INCOMPETENZA TEMPORANEA DEL GIUDICE ADITO - RILEVANZA DELLA SITUAZIONE PROCESSUALE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA SENTENZA - CASSAZIONE PER SOPRAVVENUTA ESTINZIONE DELL'ALTRO GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1966-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322613-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONTINENZA - INCOMPETENZA TEMPORANEA DEL GIUDICE ADITO - RILEVANZA DELLA SITUAZIONE PROCESSUALE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA SENTENZA - CASSAZIONE PER SOPRAVVENUTA ESTINZIONE DELL'ALTRO GIUDIZIO.*

Le questioni di Competenza per litispendenza e continenza di lite devono essere decise, tenendo presente la situazione processuale esistente al momento in cui e emessa la pronunzia onde si deve tenere conto degli eventi processuali sopravvenuti che precludono l'applicabilita dell'art 39 cod proc civ. invero la litispendenza e la continenza di lite portano in sostanza ad una temporanea incompetenza del giudice adito, ma tale ostacolo viene meno quando il processo pendente dinanzi ad altro giudice si estingue per una qualsiasi causa, per cui l'altro processo puo avere il suo corso come se fosse stato, ab initio, legittimamente proposto dinanzi a quel giudice. (Conf 2067/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)