Sez. 3, Sentenza n. 1818 del 19/06/1973 (Rv. 364795 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - LITISPENDENZA - SITUAZIONE PROCESSUALE ALL'ATTO DELLA DECISIONE - RILEVANZA - EVENTI PROCESSUALI SOPRAGGIUNTI - INFLUENZA - INCOMPETENZA TEMPORANEA - LIMITI - SOPRAVVENUTA ESTINZIONE DELL'ALTRO GIUDIZIO.*
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - LITISPENDENZA - SITUAZIONE PROCESSUALE ALL'ATTO DELLA DECISIONE - RILEVANZA - EVENTI PROCESSUALI SOPRAGGIUNTI - INFLUENZA - INCOMPETENZA TEMPORANEA - LIMITI - SOPRAVVENUTA ESTINZIONE DELL'ALTRO GIUDIZIO.*
Ai fini della decisione delle questioni di litispendenza e continenza di lite deve essere tenuta presente la situazione processuale esistente al momento dell'emanazione della pronunzia, e risultante anche dagli eventi processuali sopravvenuti. Pertanto, mentre la litispendenza e la continenza di lite comportano una temporanea incompetenza del giudice adito, detto ostacolo viene meno quando il processo pendente davanti all'altro giudice si estingue per una qualsiasi causa, con l'effetto che, accertata incidenter dal nuovo giudice l'Estinzione del precedente processo, il processo non estinto puo avere il suo corso come se fosse stato ab initio regolarmente instaurato. (Conf 1317/66, mass n 322613; V 1567/68, mass n 333289).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)