diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5603 del 16/12/1977 Ud. (dep. 13/05/1978) Rv. 138942 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1977-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138942-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - FUNZIONE.*

L'avviso di procedimento, ora comunicazione giudiziaria, e una formalita che ha lo scopo di informare il soggetto, contro cui si intende procedere penalmente, dell'inizio della Azione penale, con specificazione delle accuse che si intendono muovere, perche detto soggetto possa esercitare il proprio diritto di difesa sin dal compimento del primo atto istruttorio o dal momento in cui l'accusa assume determinatezza. Perche sorga l'Obbligo della comunicazione non e, percio, sufficiente la mera esistenza di una situazione di fatto suscettibile di indagini penalmente rilevanti, ma occorre che il giudice sia in possesso di elementi che portino ad attribuire la responsabilita penale ad un determinato soggetto, nei cui confronti si debbano pertanto compiere Atti istruttori diretti a puntualizzare tale responsabilita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)