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Sez. 4, Sentenza n. 5047 del 15/02/1988 Ud. (dep. 26/04/1988) Rv. 178233 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - CONDIZIONI PER LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1988-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178233-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - CONDIZIONI PER LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*

Affinché sorga l'Obbligo della comunicazione giudiziaria, non è sufficiente la mera esistenza di sospetti o di una situazione di fatto suscettibile di indagini penalmente rilevanti, ma occorre che il giudice sia in possesso di elementi, quanto meno indiziari, che possano portare ad attribuire la responsabilità penale ad un determinato soggetto, nei cui confronti si debbano compiere Atti istruttori diretti a puntualizzare questa responsabilità. (V mass n 128602; (V mass n 138942; (V mass n 149238; (V mass n 153992; (V mass n 155789).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)