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Sez. 1, Sentenza n. 11720 del 01/08/2003 (Rv. 565575 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Assegno di mantenimento - Modifica - Giustificati motivi - Portata - Mero acquisto o perdita di un bene da parte del coniuge obbligato - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565575-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ

Il mero acquisto di un cespite, così come la perdita di un bene, non rappresenta, di per sè, indice sufficiente a giustificare la modifica delle condizioni della separazione consensuale in punto di misura del contributo di mantenimento, giacché la valutazione dei motivi sopravvenuti - la prova dell'esistenza dei quali è a carico del coniuge richiedente la modifica - postula sempre un giudizio di relazione da parte del giudice di merito, onde accertare se l'acquisto o la perdita del cespite sia l'espressione di un incremento o decremento patrimoniale dei coniugi di entità tale da mutare l'equilibrio esistente al momento della separazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)