Sez. 1, Sentenza n. 13666 del 07/12/1999 (Rv. 531911 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Assegno di mantenimento - Modifica - Giustificati motivi - Nozione - Portata - Mera perdita da parte dell'obbligato, di un cespite o di un'attività produttiva di reddito - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di separazione consensuale.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ
Anche in tema di separazione consensuale, i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche, sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assegno. Infatti durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel caso della convivenza, e d'altronde la finalità considerata dall'art. 156 cod. civ. (ossia quella di conservare il diritto del coniuge meno provvisto ad un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza) permane anche nel caso in cui i coniugi, all'atto della separazione consensuale, abbiano pattuito essi stessi la misura dell'assegno, di talché il giudice, adito per la revisione delle condizioni convenute, non può non tener conto di essa finalità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)