Sez. 5, Sentenza n. 8390 del 04/06/1981 Ud. (dep. 28/09/1981) Rv. 150246 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PLURALITÀ DI FATTI DI BANCAROTTA - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 219 - AMBITO DI APPLICAZIONE - NORME SUL REATO CONTINUATO E SUL CONCORSO MATERIALE DI REATI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PLURALITÀ DI FATTI DI BANCAROTTA - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 219 - AMBITO DI APPLICAZIONE - NORME SUL REATO CONTINUATO E SUL CONCORSO MATERIALE DI REATI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La disposizione di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 legge fallimentare è derogativa così delle norme sul concorso materiale e formale di reati come di quelle che concernono il reato continuato. Essa è a tutti gli effetti unificante non solo della pluralità di fatti di bancarotta dello stesso tipo, ma anche di quella di fatti diversi, purché questi e quelli siano ugualmente previsti in ciascuno degli artt. 216, 217 e 218 legge fallimentare anche se in commi diversi.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)