Sez. 5, Sentenza n. 9266 del 24/06/1988 Ud. (dep. 15/09/1988) Rv. 179179 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MOLTEPLICITÀ DI FATTI DI BANCAROTTA - NORME SUL CONCORSO DI REATI E SULLA CONTINUAZIONE - DEROGA - UNICITÀ DEL REATO.*
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MOLTEPLICITÀ DI FATTI DI BANCAROTTA - NORME SUL CONCORSO DI REATI E SULLA CONTINUAZIONE - DEROGA - UNICITÀ DEL REATO.*
In base al principio della unitarietà della bancarotta, desumibile dall'art. 219 legge fallimentare, detto reato resta unico pur se posto in essere con la commissione di una molteplicità di fatti tra quelli previsti negli artt. 216, 217 e 218 stessa legge, dovendosi considerare la reiterazione come circostanza aggravante. Ciò in deroga alla disciplina che regola il reato continuato ed il concorso di reati ed in ossequio al criterio generale di specialità di cui all'art. 15 cod. pen.. (Conf mass n 165477; (Conf mass n 150246).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 218 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 218 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)