Sez. 3, Sentenza n. 19234 del 29/09/2015 (Rv. 636978 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio del diritto di retratto - Fondo coltivato da affittuario - Condizione ostativa all'esercizio del diritto - Esistenza di trattative per la cessazione del contratto di affitto - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In materia di prelazione e retratto agrario, la condizione ostativa all'esercizio del diritto da parte del proprietario del fondo confinante, prevista dall'art. 7, comma 2, n. 2, della l. n. 817 del 1971 e costituita della esistenza di un rapporto di affitto sul fondo oggetto del diritto, non viene meno quando, al momento in cui il fondo sia venduto al terzo, siano pendenti, ma non ancora definite, trattative per la cessazione del rapporto di affitto, persistendo l'insediamento del coltivatore titolare del contratto agrario.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)