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Sez. 3, Sentenza n. 15804 del 06/07/2009 (Rv. 608956 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Fondo coltivato da affittuario - Rinuncia alla prosecuzione del rapporto da parte dell'affittuario - Diritto di prelazione in favore del proprietario del fondo confinante - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608956-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Il diritto di prelazione attribuito al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita è escluso, secondo la previsione di cui all'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817, quando sul fondo offerto in vendita sia insediato un affittuario e tale insediamento si prospetti come destinato a durare nel tempo, perché in tal caso la legge privilegia l'interesse dell'affittuario alla prosecuzione dell'attività di coltivazione, rispetto all'interesse del confinante ad ingrandire la propria azienda. Ne consegue che il diritto di prelazione del confinante non viene meno quando, al momento in cui il fondo sia venduto, il rapporto di affitto sia prossimo alla scadenza e vi sia stata rinuncia alla prosecuzione del rapporto da parte dell'affittuario, a nulla rilevando se tale rinuncia sia avvenuta nei confronti del solo venditore, ovvero nei confronti del solo compratore, oppure nei confronti di tutti e due.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 580 art. 8, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)