Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4503 del 20/02/2020 (Rv. 657256 - 01)
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Beni del patrimonio pubblico oggetto di dismissione - Diritto di opzione in favore del conduttore, "ex" artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 1996 e 3, commi 3 e 6, del d.l. n. 351 del 2001 - Regolarità nel pagamento dei canoni - Natura - Condizione sospensiva - Esclusione - Elemento costitutivo del diritto - Conseguenze.
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO
In materia di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e di esercizio del diritto di opzione da parte del conduttore, ai sensi degli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 1996 e 3, commi 3 e 6, del d.l. n. 351 del 2001, la regolarità nel pagamento dei canoni non integra una condizione sospensiva, bensì un presupposto, ovvero un elemento costitutivo del diritto di opzione e prelazione vantato dal conduttore, che prescinde dalla volontà delle parti, essendo imposto dallo stesso legislatore, e che non condiziona l'efficacia del trasferimento, dovendo ricorrere già alla data in cui la parte intenda avvalersi dei diritti a tal fine attribuiti dalla legge; pertanto, in presenza di contestazione da parte dell'ente proprietario, l'onere di provare la regolarità del pagamento dei canoni incombe sul conduttore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)