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Sez. 3, Sentenza n. 4414 del 14/04/1993 (Rv. 481822 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sul'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Sanzioni per la mancata utilizzazione dell'immobile ed altre violazioni analoghe - Ripristino del contratto | Mancata tempestiva utilizzazione dell'immobile all'uso per il quale fu ottenuta la restituzione - Prova del caso fortuito o della forza maggiore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481822-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sul'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Sanzioni per la mancata utilizzazione dell'immobile ed altre violazioni analoghe - Ripristino del contratto

Poiché la sanzione del ripristino del rapporto di locazione, per mancata destinazione dell'immobile di cui il locatore abbia riottenuto la disponibilità per i motivi di cui all'art. 29 legge n. 392 del 1978, non è connessa ad un criterio di responsabilità oggettiva, o secondo una presunzione assoluta di colpa, ben possono esser provati dal locatore il caso fortuito o la forza maggiore, che hanno impedito una tempestiva utilizzazione dell'immobile all'uso per cui fu ottenuta la restituzione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)